Per quanto riguarda in particolare le responsabilità legali in caso di incidenti che coinvolgano auto autonome, occorre distingure fra l’aspetto civilistico-risarcitorio e quello connesso alle responsabilità penali.
Dal punto di vista civilistico, è prevedibile che – anche grazie alla riduzione dei costi connessa alla diminuzione drastica degli incidenti – le imprese di assicurazione accetteranno di provvedere ai risarcimenti sulla base di criteri oggettivi, a prescindere quindi dalla dimostrazione di una specifica responsabilità colposa del progettista del software o del costruttore del veicolo autonomo.
Più complessa sarà la regolamentazione delle possibili responsabilità penali. Oggi, in caso di incidente stradale, il processo penale riguarda nella maggior parte dei casi soltanto uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente. Nel nostro futuro senza conducenti umani, invece, la responsabilità penale potrebbe in astratto riguardare, in ogni caso di incidente dovuto a difetti del veicolo autonomo, il produttore del veicolo o il progettista del software. Una responsabilità penale del produttore del veicolo o del progettista del software dovrebbe a mio avviso essere possibile soltanto in presenza (in aggiunta, ovviamente, al nesso causale) di almeno una delle seguenti condizioni:
– Mancato rispetto delle linee guida internazionali in fase di sviluppo del software di guida autonoma;
– Decisione ‘irragionevole’ del sistema autonomo, dove la ragionevolezza deve essere valutata tenendo conto del livello di informazioni e di esperienza di cui il sistema stesso disponeva (teoria dell’algoritmo ragionevole);
– Diffusione sul mercato (o mantenimento nel mercato) della tecnologia driverless in questione in assenza di un significativo miglioramento della sicurezza della circolazione nel suo complesso (aspetto probabilistico);
– Violazione, da parte del sistema autonomo, del principio di Non-Discriminazione.